Bonifica di materiali contenenti amianto
l Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) ricevono e valutano tutti i piani per la rimozione di materiali contenenti amianto e le notifiche per gli altri interventi di bonifica senza rimozioni, fermo restando la possibilità di richiedere eventuali integrazioni.
Esercitano inoltre azioni di vigilanza sui cantieri di rimozione amianto compatto e friabile e di rilascio di certificazioni per la restituibilità degli ambienti sottoposti a bonifica da amianto friabile.
Attività per cui prevista la presentazione del “Piano di lavoro” [art. 256]
Le imprese che effettuano rimozione di materiale contenente amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto devono inviare al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per il territorio, l’indicazione del luogo ove avviene la bonifica, tramite apposito piano di lavoro.
Il piano deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro tale periodo lo SPSAL non formula motivata richiesta di integrazione, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
Nel caso in cui la data prevista nel piano di lavoro non venga rispettata, l’impresa esecutrice deve inviare, entro 48 ore prima dell’inizio dei lavori, allo SPSAL competente, la nuova data prevista per l’inizio dei lavori.
L’obbligo di preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, in tale ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal Datore di Lavoro l’indicazione dell’orario di inizio delle attività. La deroga per interventi di urgenza deve essere richiesta allo SPSAL e deve essere esplicitata e motivata formalmente dal committente o da parte della ditta incaricata dei lavori.
Definizione dei “Casi di urgenza” di cui all’art.256 comma 5 del D.Lvo 81/08
Vengono considerati casi di rimozione da effettuarsi con urgenza quelli in cui ricorrono condizioni di pericolo che possono pregiudicare l’incolumità delle persone e/o salubrità dell’ambiente e comunque quelli in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- Lavori da effettuarsi nell’immediatezza a seguito di Ordinanza emessa dal Sindaco ai fini della salvaguardia della salute pubblica;
- Lavori di bonifica che devono essere immediatamente eseguiti per evitare un’interruzione di pubblico servizio ;
- Lavori di bonifica volti a rimuovere la presenza di materiale di significativa pericolosità che espone la popolazione a fibre di amianto, quali amianto in matrice friabile a seguito di rottura accidentale non prevedibile, possa costituire pericolo;
- Lavori di bonifica su materiale contenente amianto in situazioni che possono essere di pericolo per la sicurezza (es crollo di una copertura in MCA o di parte di essa);
- Altre condizioni non prevedibili che si valuteranno caso per caso a giudizio dell’Organo di Vigilanza.
Attività per cui è prevista la presentazione della “Notifica” [art. 250]
Le imprese che effettuano lavori di manutenzione di impianti e strutture che non implicano la rimozione dei materiali contenenti amianto ma che potrebbero intaccare l’integrità del manufatto con conseguente rilascio di fibre, devono inviare allo SPSAL competente per territorio dove avviene l’intervento, prima dell’inizio dei lavori, apposita notifica di inizio lavori comportanti rischio di esposizione ad amianto secondo l’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Documentazione da trasmettere a fine lavori
- Al termine dell’intervento, l’impresa esecutrice deve trasmettere allo SPSAL competente per territorio copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti all’impianto di smaltimento. Nel caso di interventi di bonifica mediante smaltimento MCA a terra su suolo pubblico, la ditta incaricata delle operazioni di smaltimento del rifiuto, al termine dei lavori e nell’abito delle operazioni di bonifica del terreno, dovrà effettuare una adeguata decorticazione delle aree interessate rilasciando una attestazione finale di avvenuta esecuzione dei lavori a regola d’arte.
- L’obbligatorietà della NOTIFICA PRELIMINARE è prevista dall’art.99 del Decreto legislativo 08.04.2008 n.81 e successive modifiche (così detto Testo unico delle norme di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i Cantieri Temporanei o Mobili, intesi come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del citato decreto.
Relazione annuale ex art. 9 L. 257/92
Le imprese che effettuano lavori di smaltimento e/o bonifica di materiali contenenti amianto devono compilare ed inviare annualmente allo SPSAL e alle Regioni, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività d’impresa, preferibilmente entro il 28 febbraio di ogni anno, apposito modello contenente i dati relativi alle lavorazioni svolte nell’anno solare precedente.
Quadro normativo di riferimento: