Notifica di nuovi insediamenti produttivi, ampliamento di locali e/o impianti già esistenti - art. 67 – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Decreto Interministeriale 18/04/2014, ha individuato le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza sui luoghi di lavoro, territorialmente competente, tramite un modello unico nazionale, facente parte integrante del decreto suddetto.
Il testo dell'art.67 del D.Lgs.81/08 attualmente vigente non prevede più che la notifica sia inviata 30 giorni prima dell'inizio dell'attività produttiva e non consente alle ASL di richiedere documentazione integrativa né di esprimere pareri.
La nuova procedura, semplificata a norma delle leggi vigenti è, pertanto, la seguente:
- Coloro che intendono procedere alla costruzione/ampliamento/ristrutturazione di edifici/locali da adibire a lavorazioni industriali, ove è prevista la presenza di più di 3 lavoratori, devono trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, il modello unico nazionale di notifica, conforme al modello reperibile sul portale sicurezza lavoro del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, debitamente compilato in ogni sua parte;
- sarà poi il SUAP ricevente a dover trasmettere, ai sensi del comma 3 dell’art. 67 del D. Lgs. 81/2008, per via telematica la documentazione all’organo di vigilanza (SPSAL).
- l’atto è efficace dal momento della sua registrazione e non prevede una risposta del Servizio a cui è indirizzata.
Il Servizio SPSAL si riserva esclusivamente di richiedere, tramite SUAP, la ricompilazione del modello, nel caso che lo stesso sia stato compilato in maniera manifestatamente incompleta in una o più parti, senza che questo, tuttavia, interrompa i termini del procedimento.
E’ indispensabile che la piantina allegata al modello di notifica sia compilata accuratamente con le modalità descritte nel modello unico stesso. Nessun altra documentazione/disegno è richiesto ai fini della notifica.
Nulla è innovato, invece, circa gli obblighi e le procedure da adottare per coloro che intendo adibire locali interrati o seminterrati come locali di lavoro (di qualsiasi natura e numero di lavoratori subordinati) né per coloro che intendono adibire a lavorazioni industriali, con più di 5 lavoratori, locali di altezza inferiore a metri 3.
Restano impregiudicati gli obblighi e le procedure per il rilascio di autorizzazione/pareri/nulla osta da parte di altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione di questa ASL, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Servizio, Servizio Igiene della produzione, conservazione, trasformazione degli alimenti di origine animale e Servizio Igiene degli allevanti e delle produzioni zootecniche.
“Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio (articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013)
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In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
- Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del avoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
- Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
- L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
- Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.”