Notifica preliminare - art. 99 D. Lgs 81/08

La trasmissione delle notifiche preliminari può avvenire con tre diverse modalità:

  1. Compilando ed inviando questo Modulo via p.e.c. all'indirizzo: notificapreliminare@pec.asl2abruzzo.it
  2. Compilando ed inviando questo Modulo tramite raccomanda a/r
  3. Iscrivendosi cliccando qui e compilando apposito form.

L’obbligatorietà della NOTIFICA PRELIMINARE è prevista dall’art.99 del Decreto legislativo 08.04.2008 n.81 e successive modifiche (così detto Testo unico delle norme di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i Cantieri Temporanei o Mobili, intesi come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del citato decreto.

Per quale tipologia di cantieri deve essere predisposta?
a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica (prevista una sola impresa), ricadono nella categoria di cui al punto a) (più imprese) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
Quali elementi deve contenere?
Deve essere elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs.81/08.

Chi ha l’obbligo dell’invio?
Il committente (soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata) o il Responsabile dei lavori (se espressamente incaricato dal committente).

Quando deve essere inviata?
Prima dell’inizio dei lavori - cantieri di cui al punto a) e c).

Prima dell’inizio dei lavori previsti a seguito di varianti in corso d’opera - cantieri di cui al punto b).

Eventuali aggiornamenti devono essere trasmessi agli enti territorialmente competenti?
Ogni qual volta un elemento della NOTIFICA PRELIMINARE sia oggetto di cambiamento o aggiornamento, comprese le indicazioni delle imprese incaricate dei lavori successivamente a quelle già selezionate, deve essere inviato l’aggiornamento all’Azienda USL e alla DPL territorialmente competenti.

Dove deve essere tenuta?
Deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Quali sanzioni sono previste?
In assenza di NOTIFICA PRELIMINARE è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

Chi deve riceverla?
L’Azienda USL e la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti.