MODULISTICA

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO RIPORTATE NELL'ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/2008 S.M.I. - ART.71 COMMA 11 D.LGS. 81/2008 S.M.I.

Ai sensi dell'Art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro è tenuto a far effettuare la verifica periodica inerente le attrezzature di lavoro (allegato VII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), avvalendosi, come propria scelta, della ASL del proprio territorio di riferimento, oppure scegliendo un organismo autorizzato.

-INDICAZIONI OPERATIVE-

Per richiedere una Verifica Periodica all'ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti è possibile scaricare il modulo di richiesta sottostante ed inviarlo nei modi scpecificati in calce allo stesso.
In alternativa è possibile telefonare al n. 0871/561543, risponderà un tecnico specializzato che fornirà informazioni dettagliate su come fare.



VERIFICHE PERIODICHE DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'Art. 86 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro deve provvedere a sottoporre periodicamente a verifica, secondo le disposizione del D.P.R. 22/10/2001 n. 462, impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

La periodicita' delle verifiche periodiche e' la seguente:

  • Ogni due anni per gli impianti installati in cantieri, i locali adibiti ad uso medico, per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e con pericolo di esplosione;
  • Ogni cinque anni per tutte le restanti tipologie di impianto;

I Soggetti Abilitati per l'effettuazione delle verifiche a cui il Datore di Lavoro si rivolge sono l'AUSL e gli Organismi individuati dal Ministero delle Attivita' Produttive.


-Messa in esercizio degli impianti elettrici e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche-

Per gli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferichela messa in esercizio avviene con la verifica che l'installatore effettua nel rilasciare la dichiarazione di conformita' ai sensi del D.M. 37/08.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'INAIL ed all'AUSL territorialmente competente.



VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Ai sensi dell'Art. 86 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Datore di Lavoro deve provvedere a sottoporre periodicamente a verifica, secondo le disposizione del D.P.R. 22/10/2001 n. 462, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi o sostanze infiammabili in qualunque stato fisico e per i luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili.
Detto obbligo riguarda le installazioni elettriche ubicate nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive per l'esistenza di zone 0 e 1, di polveri che determinano l'esistenza di zone 20 e 21.
Nell'ipotesi dell'esistenza di zone 2 e 22 tale obbligo non sussiste.
Anche nei casi in cui non esiste l'obbligo della denuncia (zone 2 e 22) e della verifica periodica, il datore di lavoro deve realizzare impianti a regola d'arte e sottoporre gli stessi a regolari controlli e manutenzioni.
I Soggetti Abilitati per l'effettuazione delle verifiche a cui il Datore di Lavoro si rivolge sono l'AUSL e gli Organismi individuati dal Ministero delle Attivita' Produttive.


Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici in luoghi pericolosi

Nelle installazioni elettriche ubicate nei luoghi con pericolo di esplosione rientranti nelle zone 0 e 1 - 20 e 21 la messa in esercizio avviene con la verifica che l'installatore effettua nel rilasciare la dichiarazione di conformita' ai sensi del D.M. 37/08.
Detta dichiarazione deve indicare le zone individuate che sono quelle per cui vi e' l'obbligo della denuncia ai sensi della C.E.I. 0-14 articolo 2.2.3.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio il Datore di Lavoro invia la dichiarazione di conformita' alla ASL territorialmente competente.
L'omologazione e' effettuata dalla ASL, eseguendo prime verifiche a campione.